Con l’atto di vendita di un immobile o in presenza di successione, si ha la necessità di procedere alla voltura del titolo abilitativo edilizio.
L’atto di volturazione del permesso di costruire a favore del successore, a titolo universale o particolare, dell’originario concessionario, sebbene si caratterizzi come atto dovuto e privo di contenuto discrezionale deve necessariamente materializzarsi in un provvedimento scritto, dal quale risulti compiuto l’accertamento delle condizioni necessarie all’attuarsi della novazione soggettiva nel rapporto concessorio.
In difetto del formale atto di volturazione, la vicenda successoria resta confinata, rispetto alla pubblica amministrazione, in un ambito privato tra il titolare originario della concessione ed il suo avente causa, con la conseguenza che quest’ultimo è privo di legittimazione in ordine alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio, risultando legittimato esclusivamente il titolare originario della concessione edilizia (Cassazione civile, sezioni unite, 22 ottobre 2003, n. 15812).